Si può affittare la sala d’attesa nei giorni di chiusura del poliambulatorio?

2023-03-08 14:02:05 By : Ms. Alisa Geng

Sono amministratore di una srl che gestisce un poliambulatorio specialistico nella mia provincia. L’attività, esercitata all’interno di un solo immobile, è regolarmente autorizzata dalla ASP competente. Posso adibire la sala d’attesa nei giorni di chiusura del poliambulatorio a piccola sala conferenze?

Il poliambulatorio è un insieme di locali in cui vengono erogate delle prestazioni sanitarie riferibili a diverse branche specialistiche della medicina. Tali spazi devono essere privi di barriere architettoniche e disporre di:

In merito ai requisiti antincendio, ai sensi del DPR 1/8/2011, n. 151, “Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell’articolo 2.  

Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.” In altre parole, le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto e le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2, devono richiedere al Comando dei Vigili del Fuoco della città in cui si trovano di esaminare il piano di sicurezza e antincendio, realizzato dal progettista, per verificarne la correttezza.

Di seguito il decreto del Presidente della Repubblica, 14 gennaio 1997, che disciplina la materia a livello nazionale e riguarda l’Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private.

Per ambulatorio di assistenza specialistica si deve intendere la struttura o luogo fisico, intra od extraospedaliero, preposto alla erogazione di prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione, nelle situazioni che non richiedono ricovero neanche a ciclo diurno.

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate.

La dotazione minima di ambienti per l’attività ambulatoriale è la seguente:

La dotazione minima impiantistica prevista deve essere:

Il locale ambulatorio deve disporre di attrezzature e presìdi medico-chirurgici in relazione alla specificità dell’attività svolta.

Inoltre, deve essere prevista la seguente dotazione minima tecnologica:

– carrello per la gestione dell’emergenza.

Ogni struttura erogante prestazioni ambulatoriali deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

L’attività di medicina di laboratorio fornisce informazioni ottenute con metodi chimici, fisici o biologici su tessuti o liquidi di origine umana o su materiali connessi alla patologia umana, ai fini della prevenzione, della diagnosi, del monitoraggio della terapia e del decorso della malattia e ai fini della ricerca.

La tipologia di prestazioni eseguite nei diversi laboratori e la dotazione strumentale hanno un diverso grado di complessità commisurato alla realtà sanitaria ed alla tipologia dei quesiti diagnostici posti al laboratorio.

1- Laboratori generali di base: sono laboratori ad organizzazione semplice e unitaria che possono svolgere indagini nell’ambito della biochimica clinica e tossicologica, dell’ematologia ed emocoagulazione, dell’immunoematologia, della microbiologia.

2- Laboratori specializzati: esplicano indagini diagnostiche monospecialistiche ad elevato livello tecnologico e professionale nell’ambito della biochimica clinica e tossicologica, dell’ematologia ed emocoagulazione, dell’immunoematologia, della microbiologia, della virologia, della citoistopatologia, della biologia molecolare e della genetica.

3- Laboratori generali di base con settori specializzati: sono laboratori ad organizzazione complessa che, per carico di lavoro, per varietà di tipologia analitica e complessità dei quesiti diagnostici posti, necessitano di una articolazione in unità operative o moduli specializzati e della disponibilità di tecnologie di livello superiore e di competenze professionali particolari. Tali laboratori possono svolgere indagini diagnostiche nell’ambito degli specifici settori di cui ai punti 1 e 2.

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate.

La dotazione minima di ambienti per l’attività di medicina di laboratorio è la seguente:

Il personale sanitario laureato e/o tecnico deve essere adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate.

È presente un documento che descriva tutti i servizi/prestazioni offerti dal laboratorio ed in cui sono esplicitati gli esami che vengono eseguiti direttamente – con quali procedure ed attrezzature – e quelli che vengono inviati ad altre strutture.

Devono esistere documenti di servizio (regolamenti interni o linee guida) per lo svolgimento delle principali attività di gestione, concordati con i servizi competenti.

Reagenti, materiale di controllo, materiale di calibrazione devono presentare etichette che ne indichino: identità, titolo o concentrazione, condizioni di conservazione raccomandate, data di preparazione e di scadenza, ogni altra informazione necessaria per l’uso corretto. Nessun materiale deve essere utilizzato oltre la data di scadenza.

Deve esistere un sistema di archiviazione che deve contenere almeno:

Deve esistere un manuale delle procedure diagnostiche, contenente per ogni esame almeno:

Il laboratorio deve svolgere programmi di Controllo Interno di Qualità e partecipare a programmi di Valutazione Esterna di Qualità promossi dalle Regioni, o, in assenza di questi, a programmi validati a livello nazionale o internazionale.

Le strutture di diagnostica per immagini svolgono indagini strumentali ai fini diagnostici e/o di indirizzo terapeutico, utilizzando sorgenti esterne di radiazioni ionizzanti e altre tecniche di formazione dell’immagine.

Le attività di diagnostica per immagini sono assicurate sia dalle strutture pubbliche e private, di ricovero e cura a ciclo continuativo e/o diurno sia da strutture extraospedaliere pubbliche e private.

Poiché le strutture di ricovero e cura, come sopra identificate, assicurano lo svolgimento di attività in regime di elezione programmata oppure in regime di emergenza-urgenza, i relativi requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi devono rispondere alle funzioni proprie di tali strutture.

I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate.

La dotazione minima di ambienti per l’attività di diagnostica per immagini è la seguente:

Le strutture che erogano prestazioni di diagnostica monospecialistica o di diagnostica plurispecialistica, devono possedere requisiti strutturali adeguati alla complessità delle prestazioni erogate.

La dotazione strumentale minima delle strutture di radiologia diagnostica che utilizzano radiazioni ionizzanti prevede:

Le strutture che erogano prestazioni di diagnostica monospecialistica o di diagnostica plurispecialistica devono possedere requisiti tecnologici adeguati alla complessità delle prestazioni erogate.

Ogni struttura erogante prestazioni di diagnostica per immagini deve possedere i seguenti requisiti organizzativi:

Presìdi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale

Le attività di Recupero e Rieducazione funzionale sono finalizzate a consentire il massimo recupero possibile delle funzioni lese in seguito ad eventi patogeni o lesionali, prevenendo le menomazioni secondarie e curando la disabilità, per contenere o evitare l’handicap e consentire alla persona disabile la migliore qualità di vita e l’inserimento psico sociale, attraverso un processo che rispetta tutti i passaggi/interventi necessari per un compiuto intervento sanitario e per il successivo passaggio alla fase sociale della riabilitazione.

La struttura garantisce sempre la completa fruibilità degli spazi da parte di tutti i possibili utenti affetti dalle diverse tipologie di disabilità; è indispensabile la completa assenza di barriere architettoniche che limitino l’accesso o gli spostamenti dentro la struttura e l’utilizzo sicuro dei vari spazi e servizi.

Deve essere garantita la privacy degli utenti.

Le strutture devono essere dotate di ambienti specifici con dimensioni, arredi ed attrezzature adeguati allo svolgimento delle attività coerenti con i programmi e gli obiettivi propri della struttura.

La dotazione strumentale deve essere correlata quantitativamente e qualitativamente ai bisogni dell’utenza ed alle diverse tipologie di attività assicurandone uno svolgimento sicuro, efficace ed efficiente.

In funzione degli obiettivi della struttura e della tipologia dell’utenza devono essere presenti:

Le prestazioni ambulatoriali erogate dai centri di riabilitazione si differenziano dalle attività ambulatoriali specialistiche di recupero e rieducazione funzionale per la globalità del trattamento sull’handicap, che richiede un contestuale apporto multidisciplinare medico-psicologico-pedagogico.

Oltre ai requisiti organizzativi strutturali e tecnologici generali, i Centri devono possedere, in relazione alla specificità del trattamento riabilitativo, i seguenti requisiti organizzativi minimi:

Alla luce di quanto detto e a parere dello scrivente,per sapere se la struttura rispetta i requisiti antincendio è necessario presentare il piano di sicurezza, redatto dal progettista, al Comando dei Vigili del Fuoco di zona per la verifica.

Se non si dispone di un piano di sicurezza è necessario dare incarico ad un ingegnere esperto in materia per la redazione.

La sala d’attesa dell’ambulatorio può essere affittata a terzi, nei giorni di chiusura, solo dietro regolare contratto e solamente dopo la verifica dei Vigili del Fuoco.

La normativa più completa in materia è il decreto del Presidente della Repubblica, 14 gennaio 1997.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Rossella Blaiotta

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